Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 297/1994Art. 362
Decreto legislativo 297/1994

Art. 362 — Scuole dipendenti dalle autorita' ecclesiastiche

ELI /it/decreto-legislativo/1994/04/16/297/art/362parte di Decreto legislativo 297/1994
Art. 362. Scuole dipendenti dalle autorita' ecclesiastiche 1. Qualora si debba procedere alla sospensione o revoca del pareggiamento o riconoscimento legale di una scuola dipendente dall' autorita' ecclesiastica, il Ministro della pubblica istruzione ne da' preventiva notificazione motivata alla medesima autorita'. 2. I laureati in sacra teologia, di cui all'articolo 10 dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121, e i laureati in altre discipline ecclesiastiche sono ammessi a partecipare agli esami di abilitazione o di concorso per il conseguimento dell'abilitazione o dell' idoneita', ai soli fini dell'insegnamento nelle scuole dipendenti dalle autorita' ecclesiastiche relativamente alle discipline per cui sono richieste le lauree in lettere o in filosofia. Agli stessi fini, i laureati in diritto canonico e in utroque iure sono ammessi a partecipare agli esami di abilitazione o di concorso per il conseguimento dell'abilitazione o della idoneita', relativamente alle discipline giuridiche. 3. Coloro che provengono da istituti che preparano al sacerdozio o alla vita religiosa possono sostenere, in qualita' di alunni esterni, esami di ammissione, d'idoneita' e di licenza, con piena validita', a tutti gli effetti, nelle scuole legalmente riconosciute dipendenti dall'autorita' ecclesiastica. Essi possono altresi' sostenere gli esami di maturita' o di abilitazione, oltre che nelle scuole statali, nelle scuole dipendenti dall'anzidetta autorita' che siano sede degli esami di Stato. Nota all'art. 362: - Il testo dell'art. 10 dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato con la legge n. 121/1985, e' il seguente: "Art. 10. - 1. Gli istituti universitari, i seminari, le accademie, i collegi e gli altri istituti per ecclesiastici e religiosi o per la formazione nelle discipline ecclesiastiche, istituiti secondo il diritto canonico, continueranno a dipendere unicamente dall'autorita' ecclesiastica. 2. I titoli accademici in teologia e nelle altre discipline ecclesiastiche, determinate d'accordo tra le parti, conferiti dalle facolta' approvate dalla Santa Sede, sono riconosciuti dallo Stato. Sono parimenti riconosciuti i diplomi conseguiti nelle scuole vaticane di paleografia, diplomatica e archivistica e di biblioteconomia. 3. Le nomine dei docenti dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore e dei dipendenti istituti sono subordinate al gradimento, sotto il profilo religioso, della competente autorita' ecclesiastica".

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 297/1994 · fonte Normattiva ↗

← Art. 361 Art. 363 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.