Decreto legislativo 297/1994
Art. 345 — Convenzioni
Art. 345. Convenzioni 1. Le condizioni e le modalita' per la stipula della convenzione ed i requisiti prescritti per i gestori e per i docenti sono stabiliti con regolamento governativo. 2. E' fatta salva l'applicazione della normativa comunitaria sulla equiparazione ai cittadini ed enti italiani, per quanto concerne l' apertura e la gestione delle scuole parificate e l'esercizio in esse dell'insegnamento, dei cittadini ed enti degli Stati membri dell' Unione Europea.
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