Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 297/1994Art. 332
Decreto legislativo 297/1994

Art. 332 — Vigilanza

ELI /it/decreto-legislativo/1994/04/16/297/art/332parte di Decreto legislativo 297/1994
Art. 332. Vigilanza 1. La vigilanza sulle scuole materne non statali e' esercitata dal provveditore agli studi, il quale si avvale del direttore didattico competente per territorio.

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 297/1994 · fonte Normattiva ↗

← Art. 331 Art. 333 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.