Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 297/1994Art. 307
Decreto legislativo 297/1994

Art. 307 — Servizi periferici - coordinatore

ELI /it/decreto-legislativo/1994/04/16/297/art/307parte di Decreto legislativo 297/1994
Art. 307. Servizi periferici - coordinatore 1. L'organizzazione ed il coordinamento periferico del servizio di educazione fisica e' di competenza dei provveditori agli studi, che possono avvalersi, nei limiti di cui all'articolo 456, della collaborazione di un preside o di un docente di ruolo di educazione fisica, il quale ultimo puo' essere dispensato in tutto o in parte dall'insegnamento.

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 297/1994 · fonte Normattiva ↗

← Art. 306 Art. 308 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.