Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 297/1994Art. 305
Decreto legislativo 297/1994

Art. 305 — Sussidi

ELI /it/decreto-legislativo/1994/04/16/297/art/305parte di Decreto legislativo 297/1994
Art. 305. Sussidi 1. Il Ministero della pubblica istruzione puo' concedere sussidi per le scuole allo scopo di adattare e arredare i locali destinati a palestre. 2. La corresponsione dei sussidi prevista dal comma 1 e' subordinata all'esecuzione dei lavori o alla fornitura degli attrezzi o arredi,cui il sussidio si riferisce, esecuzione o fornitura che e' controllata dal provveditore agli studi.

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 297/1994 · fonte Normattiva ↗

← Art. 304 Art. 306 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.