Decreto legislativo 297/1994
Art. 305 — Sussidi
Art. 305. Sussidi 1. Il Ministero della pubblica istruzione puo' concedere sussidi per le scuole allo scopo di adattare e arredare i locali destinati a palestre. 2. La corresponsione dei sussidi prevista dal comma 1 e' subordinata all'esecuzione dei lavori o alla fornitura degli attrezzi o arredi,cui il sussidio si riferisce, esecuzione o fornitura che e' controllata dal provveditore agli studi.
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