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Decreto legislativo 297/1994

Art. 302 — Organizzazione dell'insegnamento

ELI /it/decreto-legislativo/1994/04/16/297/art/302parte di Decreto legislativo 297/1994
Art. 302. Organizzazione dell'insegnamento 1. L'insegnamento dell'educazione fisica e' obbligatorio in tutte le scuole ed istituti di istruzione secondaria. 2. Esso e' impartito nella scuola media per classi e nella scuola secondaria superiore e artistica per squadre maschili e femminili di almeno 15 alunni.

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