Decreto legislativo 297/1994
Art. 302 — Organizzazione dell'insegnamento
Art. 302. Organizzazione dell'insegnamento 1. L'insegnamento dell'educazione fisica e' obbligatorio in tutte le scuole ed istituti di istruzione secondaria. 2. Esso e' impartito nella scuola media per classi e nella scuola secondaria superiore e artistica per squadre maschili e femminili di almeno 15 alunni.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- L. 662/12 — Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.autoritativoha disposto (con l'art. 1, comma 76) l'abrogazione del comma 2 dell'art. 302.
↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 297/1994 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.