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Decreto legislativo 297/1994

Art. 30 — Categorie di eleggibili nei singoli organi collegiali

ELI /it/decreto-legislativo/1994/04/16/297/art/30parte di Decreto legislativo 297/1994
Art. 30. Categorie di eleggibili nei singoli organi collegiali 1. L'elettorato attivo e passivo per le singole rappresentanze negli organi collegiali previste dalla presente parte spetta esclusivamente ai componenti delle rispettive categorie partecipanti a tali organismi. 2. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti dei genitori negli organi collegiali spetta ai genitori degli alunni, o a chi ne fa legalmente le veci. 3. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti degli alunni spetta agli studenti delle classi della scuola secondaria superiore, qualunque sia la loro eta'.

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