Decreto legislativo 297/1994
Art. 299 — Sede degli istituti
Art. 299. Sede degli istituti 1. Gli istituti regionali di cui al presente capo, fino a quando non avranno la disponibilita' di propri locali, hanno sede presso gli uffici scolastici regionali, e nelle province di Trento e Bolzano presso gli uffici scolastici provinciali.
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