Decreto legislativo 297/1994
Art. 279 — Validita' degli studi degli alunni delle classi e scuole sperimentali
Art. 279. Validita' degli studi degli alunni delle classi e scuole sperimentali 1. E' riconosciuta piena validita' agli studi compiuti dagli alunni delle classi o scuole interessate alla sperimentazione di cui all'articolo 278, secondo criteri di corrispondenza fissati nel decreto del Ministro della pubblica istruzione che autorizza la sperimentazione.
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