Decreto legislativo 297/1994
Art. 267 — Cumulo di impieghi
Art. 267. Cumulo di impieghi 1. Il divieto di cumulo di impieghi di cui all'articolo 508 del presente testo unico non si applica al personale docente dei conservatori di musica e delle accademie di belle arti, nei limiti di quanto previsto nell'articolo 273. 2. L'esercizio contemporaneo dell'insegnamento nei conservatori di musica e di altre attivita' presso enti lirici o istituzioni di produzione musicale e' regolato dagli articoli 273 e 274.
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