Decreto legislativo 297/1994
Art. 263 — Uso dei locali e proventi dei lavori eseguiti nelle officine
Art. 263. Uso dei locali e proventi dei lavori eseguiti nelle officine 1. Il consiglio di amministrazione e' autorizzato a concedere a privati l'uso di locali dell'istituto per fini analoghi a quelli dell'istituto stesso e l'uso di strumenti a scopo di studio. 2. Gli eventuali proventi di tali concessioni sono inscritti nel bilancio dell'istituto per l'esercizio seguente. 3. I lavori eseguiti nelle officine degli istituti d'arte possono essere venduti al pubblico a profitto del bilancio dell'istituto.
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