Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 297/1994Art. 260
Decreto legislativo 297/1994

Art. 260 — Servizi di economato e di archivio

ELI /it/decreto-legislativo/1994/04/16/297/art/260parte di Decreto legislativo 297/1994
Art. 260. Servizi di economato e di archivio 1. Ad ogni istituto e' assegnato un coordinatore amministrativo con il compito di coadiuvare il direttore dei servizi di segreteria, amministrativi e contabili, e di provvedere ai pagamenti relativi alle piccole spese d'ufficio con l'apposito fondo posto a sua disposizione dal presidente del consiglio di amministrazione; egli inoltre attende alla compilazione ed all'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili di proprieta' dell'istituto, di cui assume la responsabilita' in qualita' di consegnatario. 2. Per i servizi di archivio, di protocollo, di registrazione e di copia e per mansioni di collaborazione contabile ed amministrativa, ad ogni istituto possono essere assegnati non piu' di cinque impiegati della quarta qualifica funzionale.

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 297/1994 · fonte Normattiva ↗

← Art. 259 Art. 261 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.