Decreto legislativo 297/1994
Art. 221 — Collegio dei docenti
Art. 221. Collegio dei docenti 1. Il collegio dei docenti e' composto dal direttore, che lo presiede, e dai docenti dell'accademia. 2. Il collegio dei docenti esercita i compiti per esso previsti dallo statuto dell'Accademia, approvato con regio decreto 25 aprile 1938, n. 742. Nota all'art. 221: - Il R.D. n. 742/1938 reca: Approvazione delle statuto della Regia Accademia di arte drammatica in Roma.
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