Decreto legislativo 297/1994
Art. 214 — A s s i s t e n t i
Art. 214. A s s i s t e n t i 1. In corrispondenza delle singole cattedre relative agli insegnamenti fondamentali presso le accademie di belle arti e' previsto un posto di assistente. 2. L'assistente svolge attivita' didattica coadiuvando il docente della cattedra in corrispondenza della quale e' istituito il posto. 3. L'orario settimanale obbligatorio dell'assistente e' di 16 ore. 4. L'assistente puo' essere trasferito ad altra cattedra della stessa materia o di materia affine, anche in altra sede, su domanda dell'interessato.
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