Decreto legislativo 297/1994
Art. 210 — Insegnamento delle materie di cultura
Art. 210. Insegnamento delle materie di cultura 1. Per le materie di cultura, gli insegnamenti sono impartiti di regola separatamente agli alunni di ciascun anno di corso. Sono riuniti in unica classe soltanto gli alunni di quegli anni dello stesso corso o di corsi diversi fra i quali vi sia identita' di programma, sempre che non eccedano il numero di trentacinque.
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