Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 297/1994Art. 210
Decreto legislativo 297/1994

Art. 210 — Insegnamento delle materie di cultura

ELI /it/decreto-legislativo/1994/04/16/297/art/210parte di Decreto legislativo 297/1994
Art. 210. Insegnamento delle materie di cultura 1. Per le materie di cultura, gli insegnamenti sono impartiti di regola separatamente agli alunni di ciascun anno di corso. Sono riuniti in unica classe soltanto gli alunni di quegli anni dello stesso corso o di corsi diversi fra i quali vi sia identita' di programma, sempre che non eccedano il numero di trentacinque.

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 297/1994 · fonte Normattiva ↗

← Art. 209 Art. 211 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.