Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 297/1994Art. 202
Decreto legislativo 297/1994

Art. 202 — Modelli viventi nei licei artistici

ELI /it/decreto-legislativo/1994/04/16/297/art/202parte di Decreto legislativo 297/1994
Art. 202. Modelli viventi nei licei artistici 1. Per l'assunzione dei modelli viventi nei licei artistici si applicano le disposizioni di cui all'articolo 275.

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 297/1994 · fonte Normattiva ↗

← Art. 201 Art. 203 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.