Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 297/1994Art. 180
Decreto legislativo 297/1994

Art. 180 — Esami di idoneita'

ELI /it/decreto-legislativo/1994/04/16/297/art/180parte di Decreto legislativo 297/1994
Art. 180. Esami di idoneita' 1. Gli esami di idoneita' alla frequenza della seconda e terza classe si svolgono in un'unica sessione. 2. Per i candidati agli esami di idoneita' che siano stati assenti per gravi e comprovati motivi, sono ammesse prove suppletive che devono concludersi prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo. 3. Sono sedi di esami di idoneita' tutte le scuole statali o pareggiate o legalmente riconosciute. 4. La commissione per gli esami di idoneita' e' nominata e presieduta dal preside della scuola in cui l'esame ha luogo ed e' composta di docenti della classe cui il candidato aspira e di un docente della classe immediatamente inferiore.

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 297/1994 · fonte Normattiva ↗

← Art. 179 Art. 181 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.