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Decreto legislativo 297/1994

Art. 178 — Accesso alle classi successive alla prima

ELI /it/decreto-legislativo/1994/04/16/297/art/178parte di Decreto legislativo 297/1994
Art. 178. Accesso alle classi successive alla prima 1. Alle classi seconda e terza si accede dalla classe immediatamente inferiore quando si sia ottenuta la promozione con il giudizio di idoneita' di cui al comma 5 dell'articolo 177. 2. Alle stesse classi si accede anche per esame di idoneita', al quale sono ammessi i candidati privatisti che abbiano compiuto o compiano nel corso dell'anno solare rispettivamente il 12› e il 13› anno di eta' e siano in possesso della licenza della scuola elementare, e i candidati che detta licenza abbiano conseguito, rispettivamente, da almeno uno o due anni. 3. La promozione e la idoneita' valgono per proseguire gli studi in qualsiasi scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta.

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