Decreto legislativo 297/1994
Art. 171 — Corsi di scuola dell'obbligo negli istituti di prevenzione e pena
Art. 171. Corsi di scuola dell'obbligo negli istituti di prevenzione e pena 1. Per i corsi di istruzione media negli istituti penitenziari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 135, commi 1 e 6.
↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 297/1994 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.