Decreto legislativo 297/1994
Art. 160 — Contributi dello Stato
Art. 160. Contributi dello Stato 1. Lo Stato contribuisce, ai sensi e con i criteri di cui agli articoli 7 e 8 della legge 16 settembre 1960 n. 1014 e successive modificazioni, alle spese per l'istruzione statale di pertinenza dei comuni e delle province.
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