Decreto legislativo 297/1994
Art. 147 — Esami di idoneita'
Art. 147. Esami di idoneita' 1. Gli alunni provenienti da scuola privata o familiare sono ammessi a sostenere esami di idoneita' per la frequenza delle classi seconda, terza, quarta e quinta. 2. La sessione di esami e' unica. Per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi sono ammesse prove suppletive che devono concludersi prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.
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