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Decreto legislativo 297/1994

Art. 141 — Scuole per alunni non vedenti e sordomuti

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Art. 141. Scuole per alunni non vedenti e sordomuti 1. Per gli alunni non vedenti o sordomuti l'istruzione elementare e' impartita nelle classi comuni o nelle scuole di cui agli articoli 322 e 323.

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