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Decreto legislativo 297/1994

Art. 123 — Programmi didattici

ELI /it/decreto-legislativo/1994/04/16/297/art/123parte di Decreto legislativo 297/1994
Art. 123. Programmi didattici 1. Le materie d'insegnamento ed i programmi per la scuola elementare sono stabiliti, in quanto non determinino nuove spese, con decreti del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. 2. I programmi per l'insegnamento della religione cattolica sono adottati in conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 309. 3. Per i programmi della scuola elementare non statale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 343.

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