Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 297/1994Art. 01
Decreto legislativo 297/1994

Art. 01 — 1

ELI /it/decreto-legislativo/1994/04/16/297/art/01parte di Decreto legislativo 297/1994
Art. 01. 1. E' approvato l'unito testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, composto di 676 articoli e vistato dal Ministro proponente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 16 aprile 1994 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri JERVOLINO RUSSO, Ministro della pubblica istruzione Visto, il Guardasigilli: CONSO

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 297/1994 · fonte Normattiva ↗

Art. 1 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.