Decreto legislativo 507/1993
Art. 20 — Riduzioni del diritto
Art. 20. Riduzioni del diritto 1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni e' ridotta alla meta': a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali e' prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21; b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro; c) per i manifesti relativi ad attivita' politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali; d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza; e) per gli annunci mortuari.
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- D.L. 162/12 — Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazautoritativo,convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8 (in S.O. n. 10, relativo alla G.U. 29/02/2020, n. 51), nel modificare l'art. 1, comma 847 della L. 27 dicembre 2019, n. 160 (in S.O. n. 4…
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