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Decreto legislativo 507/1993

Art. 14 — Pubblicita' effettuata con pannelli luminosi e proiezioni

ELI /it/decreto-legislativo/1993/11/15/507/art/14parte di Decreto legislativo 507/1993
Art. 14. Pubblicita' effettuata con pannelli luminosi e proiezioni 1. Per la pubblicita' effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilita' del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare in base alla seguente tariffa: comuni di classe I L. 128.000 comuni di classe II " 112.000 comuni di classe III " 96.000 comuni di classe IV " 80.000 comuni di classe V " 64.000 2. Per la pubblicita' di cui al comma 1 di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista. 3. Per la pubblicita' prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla meta' delle rispettive tariffe. 4. Per la pubblicita' realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla seguente tariffa: comuni di classe I L. 8.000 comuni di classe II " 7.000 comuni di classe III " 6.000 comuni di classe IV " 5.000 comuni di classe V " 4.000 5. Qualora la pubblicita' di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla meta' di quella ivi prevista.

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