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Decreto legislativo 385/1993

Art. 95 — Succursali di banche estere

ELI /it/decreto-legislativo/1993/09/01/385/art/95parte di Decreto legislativo 385/1993
Art. 95. Succursali di banche estere 1. Quando a una banca comunitaria sia stata revocata l'autorizzazione all'attivita' da parte dell'autorita' competente, le succursali italiane possono essere sottoposte alla procedura di liquidazione coatta amministrativa secondo le norme della presente sezione, in quanto compatibili. 2. Alle succursali di banche extracomunitarie si applicano le disposizioni previste dalla presente sezione, in quanto compatibili.

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