Decreto legislativo 385/1993
Art. 56 — Modificazioni statutarie
Art. 56. Modificazioni statutarie 1. La Banca d'Italia accerta che le modificazioni degli statuti delle banche non contrastino con una sana e prudente gestione. 2. Non si puo' dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti l'accertamento previsto dal comma 1.
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