Decreto legislativo 385/1993
Art. 49 — Assegni circolari
Art. 49. Assegni circolari 1. La Banca d'Italia autorizza le banche alla emissione degli assegni circolari nonche' di altri assegni a essi assimilabili o equiparabili. Il provvedimento di autorizzazione e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. La Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR, determina la misura, la composizione e le modalita' per il versamento della cauzione che le banche emittenti sono tenute a costituire presso la medesima Banca d'Italia a fronte della circolazione degli assegni indicati nel comma 1.
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