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Decreto legislativo 385/1993

Art. 35 — Operativita'

ELI /it/decreto-legislativo/1993/09/01/385/art/35parte di Decreto legislativo 385/1993
Art. 35. Operativita' 1. Le banche di credito cooperativo esercitano il credito prevalentemente a favore dei soci. La Banca d'Italia puo' autorizzare, per periodi determinati, le singole banche di credito cooperativo a una operativita' prevalente a favore di soggetti diversi dai soci, unicamente qualora sussistano ragioni di stabilita'. 2. Gli statuti contengono le norme relative alle attivita', alle operazioni di impiego e di raccolta e alla competenza territoriale, determinate sulla base dei criteri fissati dalla Banca d'Italia.

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