Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 385/1993Art. 29
Decreto legislativo 385/1993

Art. 29 — Norme generali

ELI /it/decreto-legislativo/1993/09/01/385/art/29parte di Decreto legislativo 385/1993
Art. 29. Norme generali 1. Le banche popolari sono costituite in forma di societa' cooperativa per azioni a responsabilita' limitata. 2. Il valore nominale delle azioni non puo' essere inferiore a lire cinquemila. 3. La nomina degli amministratori e dei sindaci spetta esclusivamente all'assemblea dei soci. 4. Alle banche popolari non si applicano le disposizioni del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni. Nota all'art. 29: - Il D.Lgs. n. 1577/1947 reca: "Provvedimenti per la cooperazione".

Modificato / richiamato da

Modifica · 3

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 385/1993 · fonte Normattiva ↗

← Art. 28 Art. 30 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.