Decreto legislativo 385/1993
Art. 29 — Norme generali
Art. 29. Norme generali 1. Le banche popolari sono costituite in forma di societa' cooperativa per azioni a responsabilita' limitata. 2. Il valore nominale delle azioni non puo' essere inferiore a lire cinquemila. 3. La nomina degli amministratori e dei sindaci spetta esclusivamente all'assemblea dei soci. 4. Alle banche popolari non si applicano le disposizioni del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni. Nota all'art. 29: - Il D.Lgs. n. 1577/1947 reca: "Provvedimenti per la cooperazione".
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- D.L. 119/10 — Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria. (18G00151)autoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136 (in G.U. 18/12/2018, n. 293), nel modificare l'art. 1, comma 2 del D.L. 24 gennaio 2015, n. 3 (in G.U. 24/01/2015, n. 19), convertito,…
- D.L. 34/04 — Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioautoritativo, nel modificare l'art. 1, comma 2 del D.L. 24 gennaio 2015, n. 3 (in G.U. 24/01/2015, n. 19), convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2015, n. 33 (in S.O. n. 15, relativo alla G.U. 25/03/2015…
- D.L. 76/07 — Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale. (20G00096)autoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 (in S.O. n. 33, relativo alla G.U. 14/09/2020, n. 228), nel modificare l'art. 1, comma 2 del D.L 24 gennaio 2015, n. 3 (in G.U. 24/01…
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