Decreto legislativo 385/1993
Art. 160 — Conferma di disposizioni vigenti in materia di valori mobiliari
Art. 160. Conferma di disposizioni vigenti in materia di valori mobiliari 1. Restano ferme le disposizioni della legge 2 gennaio 1991, n. 1, della legge 17 maggio 1991, n. 157, quelle concernenti la quotazione dei valori mobiliari nei mercati regolamentati, nonche' la disciplina della sollecitazione del pubblico risparmio. Note all'art. 160: Per la legge n. 1/1991 si veda la nota all'art. 7. Per la legge n. 157/1991 si veda la nota all'art. 138.
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Abroga · 1
- D.lgs 58/02 — Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai senautoritativoha disposto (con l'art. 211, comma 1) l'abrogazione dell'art. 160.
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