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Decreto legislativo 385/1993

Art. 157 — Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n

ELI /it/decreto-legislativo/1993/09/01/385/art/157parte di Decreto legislativo 385/1993
Art. 157. Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 1. L'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e' sostituito dal seguente: "Art. 1 (Ambito d'applicazione). - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano: a) alle banche; b) alle societa' di gestione previste dalla legge 23 marzo 1983, n. 77; c) alle societa' finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell'albo; d) alle societa' previste dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1; e) ai soggetti operanti nel settore finanziario previsti dal titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, nonche' alle societa' esercenti altre attivita' finanziarie indicate nell'art. 59, comma 1, lettera b), dello stesso testo unico. 2. Il Ministro del tesoro con riferimento ai soggetti previsti nel comma 1, lettera e), stabilisce criteri di esclusione dall'applicazione del presente decreto con particolare riguardo all'incidenza dell'attivita' di carattere finanziario su quella complessivamente svolta, ai soggetti nei cui confronti l'attivita' e' esercitata, alla composizione finanziaria o meno del portafoglio partecipativo, all'esigenza di evitare criteri e tecniche di redazione disomogenei ai fini della predisposizione del bilancio consolidato. 3. Ai fini del presente decreto, l'attivita' di assunzione di partecipazioni al fine di successivi smobilizzi e' in ogni caso considerata attivita' finanziaria. 4. Per l'applicazione del presente decreto i soggetti previsti dal comma 1 sono definiti enti creditizi e finanziari. 5. Per le societa' disciplinate dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1, le norme previste dal presente decreto sono attuate, avuto riguardo alla specialita' della disciplina della legge stessa, con disposizioni emanate dalla Banca d'Italia d'intesa con la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB).". 2. L'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e' sostituito dal seguente: "3. Ai fini del presente decreto il controllo ricorre nelle ipotesi previste dall'art. 59, comma 1, lettera a), del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.". 3. L'art. 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e' sostituito dal seguente: "Art. 5 (Poteri delle autorita). - 1. Gli enti creditizi e finanziari si attengono alle disposizioni che la Banca d'Italia emana relativamente alle forme tecniche, su base individuale e su base consolidata, dei bilanci e delle situazioni dei conti destinate al pubblico nonche' alle modalita' e ai termini della pubblicazione delle situazioni dei conti. 2. I poteri conferiti dal comma 1 sono esercitati anche per le modifiche, le integrazioni e gli aggiornamenti delle forme tecniche stabilite dal presente decreto nonche' per l'adeguamento della disciplina nazionale all'evolversi della disciplina, dei principi e degli orientamenti comunitari. 3. Nel caso dei soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, le istruzioni della Banca d'Italia sono emanate d'intesa con la CONSOB. Per le societa' previste dalla legge 23 marzo 1983, n. 77, le istruzioni della Banca d'Italia sono emanate sentita la CONSOB. Per le societa' previste dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1, le istruzioni sono emanate dalla Banca d'Italia d'intesa con la CONSOB, tenendo conto della specialita' della disciplina della legge stessa. 4. Gli atti emanati nell'esercizio dei poteri previsti dal presente articolo sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.". 4. L'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e' sostituito dal seguente: "3. Le disposizioni del comma 2 si applicano in ogni caso alle societa' e agli enti finanziari che rientrano nei gruppi bancari iscritti nell'albo previsto dall'art. 64 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.". 5. L'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e' sostituito dal seguente: "1. In alternativa a quanto disposto dall'art. 18, le partecipazioni in imprese controllate e quelle sulle quali e' esercitata un'influenza notevole possono essere valutate, con riferimento a una o a piu' tra dette imprese, secondo il metodo indicato nel presente articolo. Si ha influenza notevole quando l'impresa partecipante disponga di almeno un quinto dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria della partecipata.". 6. La lettera b), del comma 1, dell'art. 23, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e' sostituita dalla seguente: "b) l'elenco delle imprese controllate e di quelle sottoposte a influenza notevole ai sensi dell'art. 19, comma 1, possedute direttamente o per il tramite di societa' fiduciaria o per interposta persona, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio chiuso, la quota posseduta, il valore attribuito in bilancio;". 7. L'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e' abrogato. 8. L'art. 25 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e' sostituito dal seguente: "Art. 25 (Impresa capogruppo). - 1. Agli effetti dell'art. 24 e' impresa capogruppo: a) l'ente creditizio o la societa' finanziaria capogruppo di un gruppo bancario iscritto nell'albo previsto dall'art. 64 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia; b) l'ente finanziario che controlla imprese di cui all'art. 28, comma 1, lettere a) e b), e che non sia a sua volta controllato da enti creditizi e finanziari tenuti alla redazione del bilancio consolidato. 2. Restano salve le disposizioni riguardanti gli enti e le societa' che abbiano emesso titoli quotati in borsa.". 9. L'art. 26, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e' abrogato. 10. L'art. 26, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e' sostituito dal seguente: "5. Le imprese capogruppo di cui all'art. 25 che operino anche secondo una direzione unitaria ai sensi del comma 1 o del comma 2 del presente articolo sono tenute alla redazione del bilancio consolidato esclusivamente in base al comma 4, salvo che si tratti delle banche e delle societa' finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell'albo previsto dall'art. 64 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. Restano salve le disposizioni riguardanti gli enti e le societa' che abbiano emesso titoli quotati in borsa.". 11. L'art. 27, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e' abrogato. 12. L'art. 28 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e' sostituito dal seguente: "Art. 28 (Imprese incluse nel consolidamento). - 1. Sono incluse nel consolidamento l'impresa capogruppo o le imprese che operano secondo una direzione unitaria e le imprese controllate, ovunque costituite, purche' queste ultime appartengano a una delle seguenti categorie: a) enti creditizi e finanziari; b) imprese che esercitano, in via esclusiva o prevalente, attivita' strumentale, come definita dall'art. 59, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. 2. L'ente creditizio o la societa' finanziaria capogruppo di un gruppo bancario iscritto nell'albo previsto dall'art. 64 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia include nel consolidamento le imprese che compongono il gruppo stesso.". 13. L'art. 45 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e' sostituito dal seguente: "Art. 45 (Sanzioni amministrative pecuniarie). - 1. Per la violazione dell'art. 3 del capo I; delle disposizioni del capo II, sezioni I, II, III e V; delle disposizioni del capo III, sezioni II e IV; dell'art. 41 del capo IV; degli articoli 42, comma 1, 43 e 46 del capo V, nonche' degli atti di cui all'art. 5 e' applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quindici milioni a lire novanta milioni nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo in enti creditizi e finanziari. 2. Si applica l'art. 145 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. 3. Con riferimento ai soggetti previsti nell'art. 1, comma 1, lettera e), i commi 1 e 2 del presente articolo si applicano solo a quelli iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.". Note all'art. 157: - Il D.Lgs. n. 87/1992 reca il seguente titolo: "Attuazione della direttiva n. 86/635/CEE, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e della direttiva n. 89/117/CEE, relativa agli obblighi in materia di pubblicita' dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro". - Il testo dell'art. 4 del D.Lgs. sopracitato, a seguito della modifica introdotta con il presente provvedimento, risulta il seguente: "Art. 4 (Partecipazioni, imprese del gruppo (art. 17 della direttiva n. 78/660 e art. 41, paragrafi 1, 2 e 5, della direttiva n. 83/349)). - 1. Ai fini del presente decreto per partecipazioni si intendono i diritti, rappresentati o meno da titoli, nel capitale di altre imprese i quali, realizzando una situazione di legame durevole con esse, sono destinati a sviluppare l'attivita' del partecipante. Si ha partecipazione quando un soggetto e' titolare di almeno un decimo dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria. 2. Ai medesimi fini sono considerate imprese del gruppo: a) il singolo ente creditizio o finanziario e il soggetto controllante che non sia impresa capogruppo ai sensi dell'art. 25; b) l'impresa capogruppo ai sensi dell'art. 25, le imprese da questa controllate nonche' il soggetto controllante che non sia impresa capogruppo ai sensi del suddetto articolo: c) le imprese, anche diverse dagli enti creditizi e finanziari, che operano secondo una direzione unitaria, le imprese da queste controllate nonche' il soggetto cntrollante che non sia impresa capogruppo ai sensi dell'art. 25. 3. Ai fini del presente decreto il controllo ricorre nelle ipotesi previste dall'art. 59, comma 1, lettera a), del testo unico". - Il testo dell'art. 11 del D.Lgs. sopracitato, a seguito della modifica introdotta con il presente provvedimento, risulta il seguente: "Art. 11 ((Riserve di rivalutazione e fondo per rischi bancari generali (Art. 38 della direttiva n. 86/635)). - 1. Le riserve di rivalutazione costituite prima dell'applicazione del presente decreto possono essere indi- cate come sottovoci della voce riserva di rivalutazione. 2. E' ammessa la costituzione di un fondo per rischi bancari generali destinato alla copertura dei rischi propri delle operazioni bancarie. Il saldo delle dotazioni e dei prelievi riguardanti tale fondo e' iscritto in apposita voce del conto economico. 3. Le disposizioni del comma 2 si applicano in ogni caso alle societa' e agli enti finanziari che rientrano nei gruppi bancari iscritti nell'albo previsto dall'art. 64 del testo unico". - Il testo dell'art. 19 del D.Lgs. sopracitato, a seguito della modifica introdotta con il presente decreto risulta il seguente: "Art. 19 (Partecipazioni rilevanti (art. 59 della direttiva n. 78/660 cosi' come modificato dall'art. 45 della direttiva n. 83/349)). - 1. In alternativa a quanto disposto dall'art. 18 le partecipazioni in imprese controllate e quelle sulle quali e' esercitata un'influenza notevole possono essere valutate, con riferimento a una o a piu' tra dette imprese, secondo il metodo indicato nel presente articolo. Si ha influenza notevole quando l'impresa partecipante disponga di almento un quinto dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria della partecipata. 2. Le partecipazioni di cui al comma 1 possono essere valutate in base al valore della frazione, corrispondente alla quota di partecipazione, di patrimonio netto della partecipata, rettificato annualmente secondo quanto disposto nel successivo comma 5. 3. Se al momento della prima applicazione del metodo il valore della partecipazione determinato ai sensi dell'art. 18 e' superiore alla corrispondente frazione del patrimonio netto della partecipata, la differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento, viene ammortizzata secondo le disposizioni del presente decreto. Se il valore della partecipazione e' inferiore alla corrispondente frazione del patrimonio della partecipata, la differenza e' contabilizzata, per la parte non attruibile a elementi dell'attivo o del passivo della partecipata, in una riserva non distruttibile oppure, quando sia dovuta alla previsione di un'evoluzione sfavorevole dei futuri risultati economici della partecipata, nei fondi per rischi ed oneri. Nella nota integrativa e' indicato l'importo della differenza. 4. La differenza di cui al comma 3 e' calcolata con riferimento ai valori esistenti al momento della prima applicazione del metodo. Tale differenza puo' anche essere determinata secondo i valori esistenti alla data di acquisizione della partecipazione oppure, se all'acquisizione si e' proceduto in piu' riprese, alla data in cui le azioni o quote sono diventate una partecipazione ai sensi del comma 1. Per il calcolo della differenza gli elementi dell'attivo e del passivo e le operazioni 'fuori bilancio' della partecipata che sono stati valutati secondo criteri non uniformi a quelli seguiti dalla partecipante possono essere valutati nuovamente. Se non si procede a nuove valutazioni, nella nota integrativa e' fatta menzione di tale circostanza. 5. Al valore della partecipazione risultante dall'ultimo bilancio approvato e' sommata o detratta, se non gia' contabilizzata, la variazione in aumento o in diminuzione, intervenuta nell'esercizio, del valore del patrimonio netto della partecipata corrispondente alla quota di partecipazione e sono detratti i dividendi ad essa corrispondenti. Se la variazione e' in aumento e supera i dividendi riscossi o esigibili, l'eccedenza viene iscritta in una riserva non distribuibile senza interessare il conto economico. 6. Per l'applicazione del metodo sono effettuate le eliminazioni di cui all'art. 34, comma 1, lettera c), se ne sono noti o accessibili gli elementi. Si applicano anche le disposizioni dell'art. 34, comma 2. 7. Se le imprese partecipate ai sensi del comma 1 sono tenute a redigere il bilancio consolidato, le disposizioni del presente articolo riguardanti il patrimonio netto si applicano al patrimonio netto consolidato". - Il testo del comma 1 dell'art. 23 del D.Lgs. sopracitato, a seguito della modifica introdotta dal presente decreto, risulta il seguente: "Art. 23 (Contenuto della nota integrativa (articoli 43 e 45, paragrafo 1, della direttiva n. 78/660 e articoli 40 e 41 della direttiva n. 86/635). - 1. Oltre a quanto stabilito da altre disposizioni del presente decreto, la nota integrativa indica: a) i criteri applicati nelle valutazioni di bilancio e nelle rettifiche di valore; b) l'elenco delle imprese controllate e di quelle sottoposte a influenza notevole ai sensi dell'art. 19, comma 1, possedute direttamente o per il tramite di societa' fiduciaria o per interposta persona, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio chiuso, la quota posseduta, il valore attribuito in bilancio; c) l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci nonche' i crediti erogati e le garanzie prestate in loro favore, cumulativamente per ciascuna categoria; d) il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria; e) il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni o quote dell'ente e il numero e il valore nominale delle nuove azioni o quote sottoscritte durante l'esercizio; f) le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni e i titoli o valori simili emessi dall'ente, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono; g) i crediti in sofferenza e quelli per interessi di mora". - Il testo dell'art. 26 del D.Lgs. sopracitato, a seguito della modifica introdotta dal presente decreto, risulta il seguente: "Art. 26 (Direzione unitaria (art. 12 della direttiva n. 83/349 e art. 43, paragrafo 2, lettera e) della direttiva n. 86/635). - 1. Gli enti creditizi e finanziari non controllati da un'impresa tenuta a redigere il bilancio consolidato ai sensi dell'art. 24 sono assimilati alle imprese capogruppo quando, anche in assenza di legami partecipativi, operino secondo una direzione unitaria in virtu' di un contratto o di una clausola dei rispettivi statuti oppure quando i loro organi di amministrazione siano composti in maggioranza dalle medesime persone. 2. Sono altresi' assimilabili alle imprese capogruppo gli enti creditizi finanziari diretti in maniera unitaria da uno dei seguenti soggetti controllanti: a) un'impresa o un ente, costituito in Italia, diverso da un ente creditizio o finanziario; se il soggetto controllante e' un ente pubblico di gestione di partecipazioni statali, la disposizione della presente lettera non si applica; b) un'impresa o un ente costituito in un altro Paese, salvo che non ricorrano le condizioni di esonero di cui all'art. 27; c) una persona fisica. 3. Ai fini del comma 2 il contollo ricorre nelle ipotesi previste dall'art. 25. 4. Fra gli enti creditizi e finanziari che operano secondo una direzione unitaria ai sensi del comma 1 o del comma 2 e' tenuto alla redazione del bilancio consolidato quello che, in base ai dati dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato, presenta l'ammontare maggiore del totale dell'attivo, inclusi gli impegni a erogare fondi e le garanzie rilasciate. 5. Le imprese capogruppo di cui all'art. 25 che operino anche secondo una direzione unitaria ai sensi del comma 1 o del comma 2 del presente articolo sono tenute alla redazione del bilancio consolidato esclusivamente in base al comma 4, salvo che si tratti delle banche e delle societa' finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell'albo previsto dall'art. 64 del testo unico. Restano salve le disposizioni riguardanti gli enti e le societa' che abbiano emesso titoli quotati in borsa".

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