Decreto legislativo 385/1993
Art. 150 — Banche di credito cooperativo
Art. 150. Banche di credito cooperativo 1. Le banche di credito cooperativo costituite anteriormente al 1 gennaio 1993 possono mantenere l'originaria denominazione purche' integrata dall'espressione "credito cooperativo". 2. Le banche indicate nel comma 1 si uniformano a quanto previsto dagli articoli 33, comma 1, 34, commi 1 e 2, e 35, comma 2, del presente decreto legislativo entro il 1 gennaio 1997. Le relative modificazioni statutarie sono deliberate con le maggioranze previste dagli statuti per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria. 3. Le banche di credito cooperativo costituite prima del 22 febbraio 1992 non sono tenute ad adeguarsi alle prescrizioni dell'art. 33, comma 4, relative al limite minimo del valore nominale delle azioni. 4. Il comma 3 dell'art. 21 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, cosi' come sostituito dal comma 9 dell'art. 42 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, e' sostituito dal seguente: "3. Alle banche di credito cooperativo si applicano gli articoli 2, 7, 9, 11, 12, 14, comma 4, 18, commi 3 e 4, e 21, commi 1 e 2, della presente legge.". 5. La Banca d'Italia impartisce istruzioni per il graduale rispetto dell'obbligo previsto dall'art. 35, comma 1, alle banche di credito cooperativo che, a fine esercizio 1992, abbiano in essere impieghi a non soci in misura eccedente quella consentita. 6. Le disposizioni dettate dall'art. 37 si applicano a decorrere dall'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1993. Le rela- tive modificazioni statutarie sono deliberate con le maggioranze previste dagli statuti per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria. Nota all'art. 150: - A seguito della ulteriore modifica apportata dal presente provvedimento, il testo dell'art. 21 della legge n. 59/1992 (Nuove norme in materia di societa' cooperative) risulta il seguente: "Art. 21 (Norme transitorie e finali). - 1. Le disposizioni di cui alla presente legge possono essere recepite negli statuti delle societa' cooperative e dei loro consorzi, con le modalita' e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria. 2. L'ottemperanza alle disposizioni di cui alla presente legge non fa decadere le societa' cooperative e i loro consorzi dalle agevolazioni fiscali e di altra natura previste dalla normativa vigente. 3. Alle banche di credito cooperativo si applicano gli articoli 2, 7, 9, 11, 12, 14, comma 4, 18, commi 3 e 4, e 21, commi 1 e 2, della presente legge. 4. Le societa' cooperative legalmente costituite prima della data di entrata in vigore della presente legge non sono tenute ad adeguarsi alle prescrizioni di cui all'art. 3, comma 3, relative al limite minimo del valore nominale delle quote o delle azioni. 5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge gli enti di cui all'art. 15, comma 7, sono tenuti agli adempimenti previsti dalle leggi vigenti per le societa' cooperative e i loro consorzi. 6. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adegua ogni tre anni, con proprio decreto, le previsioni di cui agli articoli 3 e 15, nonche', di concerto con il Ministro delle finanze, le previsioni di cui agli articoli 7 e 10 tenuto conto delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'ISTAT. 7. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle societa' cooperative disciplinate dal citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni; e gli enti mutualistici di cui all'art. 2512 del codice civile. 8. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle banche popolari, alle cooperative di assicurazione e alle societa' mutue assicuratrici, per le quali restano in vigore le disposizioni contenute nelle relative leggi speciali".
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