Decreto legislativo 385/1993
Art. 141 — Omesse o false comunicazioni relative a intermediari finanziari
Art. 141. Omesse o false comunicazioni relative a intermediari finanziari 1. L'omissione delle comunicazioni previste dall'art. 106, commi 6 e 7, e' punita con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire due milioni a lire venti milioni. Salvo che il fatto costituisca reato piu' grave, per le comunicazioni contenenti indicazioni false si applica la reclusione fino a tre anni. Gli intermediari finanziari ai quali appartengono i responsabili delle violazioni rispondono civilmente per il pagamento dell'ammenda e sono tenuti a esercitare il diritto di regresso verso i responsabili. 2. L'omissione delle comunicazioni previste dall'art. 112 relative agli intermediari finanziari e' punita con la reclusione fino a un anno e con la multa da lire duecentomila a lire due milioni.
↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 385/1993 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.