Decreto legislativo 385/1993
Art. 139 — Partecipazione al capitale di banche e di societa' finanziarie capogruppo
Art. 139. Partecipazione al capitale di banche e di societa' finanziarie capogruppo 1. L'omissione delle domande di autorizzazione previste dall'art. 19, la violazione degli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 20, comma 2, e la falsita' del contenuto delle suddette domande e comunicazioni, nonche' la violazione delle disposizioni dell'art. 24, commi 1, primo periodo, e 3, sono punite, salvo che il fatto costituisca reato piu' grave, con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cento milioni. 2. Le pene previste dal comma 1 si applicano anche per le medesime violazioni in materia di partecipazioni al capitale delle societa' finanziarie capogruppo.
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