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Decreto legislativo 385/1993

Art. 122 — Tasso annuo effettivo globale

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Art. 122. Tasso annuo effettivo globale 1. Il tasso annuo effettivo globale (TAEG) e' il costo totale del credito a carico del consumatore espresso in percentuale annua del credito concesso. Il TAEG comprende gli interessi e tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito. 2. Il CICR stabilisce le modalita' di calcolo del TAEG, individuando in particolare gli elementi da computare e la formula di calcolo. 3. Nei casi in cui il finanziamento puo' essere ottenuto solo attraverso l'interposizione di un terzo, il costo di tale interposizione deve essere incluso nel TAEG.

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