Decreto legislativo 385/1993
Art. 102 — Procedure proprie delle singole societa'
Art. 102. Procedure proprie delle singole societa' 1. Quando la capogruppo non sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, le societa' del gruppo sono soggette alle procedure previste dalle norme di legge a esse applicabili. Dei relativi provvedimenti viene data immediata comunicazione alla Banca d'Italia a cura dell'autorita' amministrativa o giudiziaria che li ha emessi. Le autorita' amministrative o giudiziarie che vigilano sulle procedure informano la Banca d'Italia di ogni circostanza, emersa nello svolgimento delle medesime, rilevante ai fini della vigilanza sul gruppo bancario.
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