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Decreto legislativo 29/1993

Art. 9 — Costo del lavoro, risorse finanziarie e controlli

ELI /it/decreto-legislativo/1993/02/03/29/art/9parte di Decreto legislativo 29/1993
Art. 9. Costo del lavoro, risorse finanziarie e controlli 1. Le amministrazioni pubbliche adottano tutte le misure affinche' la spesa per il proprio personale sia evidente, certa e prevedibile nella evoluzione. Le risorse finanziarie destinate a tale spesa sono determinate in base alle compatibilita' economico-finanziarie defi- nite nei documenti di programmazione e di bilancio. 2. L'incremento del costo del lavoro negli enti pubblici economici e nelle aziende pubbliche che producono servizi di pubblica utilita', nonche' negli enti di cui all'articolo 73, comma 5, e' soggetto a limiti compatibili con gli obiettivi e i vincoli di finanza pubblica.

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