Decreto legislativo 29/1993
Art. 72 — Norma transitoria
Art. 72. Norma transitoria 1. Gli accordi sindacali recepiti in decreti del Presidente della Repubblica come previsto dalla legge 29 marzo 1983, n. 93, e le norme generali e speciali disciplinanti il rapporto di impiego pubblico integrano la disciplina del rapporto di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, nella parte non abrogata esplicitamente o implicitamente dal presente decreto. Resta ferma, per quanto non modificato dal presente decreto, la disciplina dell'accordo sindacale riguardante tutto il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, fino alla sottoscrizione del primo contratto collettivo previsto dal titolo III nell'ambito di riferimento di esso. Le disposizioni delle predette norme e dei predetti accordi sindacali recepiti in decreti del Presidente della Repubblica sono derogabili da quelle dei contratti collettivi stipulati come previsto dal titolo III; esse cessano in ogni caso di produrre effetti dal momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, del secondo contratto collettivo previsto dal presente decreto. 2. Contestualmente alla sottoscrizione dei primi contratti collettivi stipulati ai sensi del titolo III, sono abrogate le disposizioni che prevedono automatismi che influenzano il trattamento economico, nonche' le disposizioni che prevedono trattamenti economici accessori comunque denominati a favore di dipendenti pubblici. I contratti collettivi fanno comunque salvi i trattamenti economici fondamentali ed accessori in godimento aventi natura retributiva ordinaria o corrisposti con carattere di generalita' per ciascuna amministrazione o ente. 3. In attesa di una nuova regolamentazione contrattuale della materia, resta ferma per i dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, la disciplina vigente in materia di trattamento di fine rapporto. 4. A decorrere dal 1' giugno 1994 le disposizioni del presente decreto si applicano ai docenti ed ai ricercatori delle istituzioni universitarie, salvo che entro la stessa data sia adottata la specifica disciplina che ne regoli, in modo organico, il rapporto di impiego in conformita' ai principi della autonomia universitaria di cui all'articolo 33 della Costituzione e degli articoli 6 e seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168, tenuto conto dei principi di cui all'articolo 2, comma l, della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
Modificato / richiamato da
Abroga · 2
- D.lgs 80/03 — Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amautoritativoha disposto (con l'art. 43, comma 1) l'abrogazione dei commi 2 e 3 dell'art. 72.
- D.lgs 165/03 — Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioniautoritativoha disposto (con l'art. 72, comma 1, lettera t)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 29/1993 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.