Decreto legislativo 29/1993
Art. 70 — Integrazione funzionale del Dipartimento della funzione pubblica con la Ragioneria generale dello Stato
Art. 70. Integrazione funzionale del Dipartimento della funzione pubblica con la Ragioneria generale dello Stato 1. Ai fini di efficienza e per evitare sovrapposizioni di funzioni, la Ragioneria generale dello Stato controlla ed elabora in via esclusiva i flussi finanziari complessivi relativi al costo dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche secondo quanto disposto dall'articolo 63, provvedendo alla tempestiva municazione degli stessi all'Osservatorio del pubblico impiego ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, anche mediante interconnessione informatica. Il Dipartimento della funzione pubblica elabora i dati in funzione, delle proprie competenze, con particolare riguardo alla razionale utilizzazione delle risorse umane. 2. L'applicazione dei contratti collettivi di lavoro, nazionali e decentrati, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche e' oggetto di verifica del Ministero del tesoro e del Dipartimento della funzione pubblica, con riguardo, rispettivamente, al rispetto dei costi prestabiliti ed agli effetti degli istituti contrattuali sulla efficacia delle amministrazioni pubbliche. 3. Gli schemi di provvedimenti legislativi e i progetti di legge comunque sottoposti alla valutazione del Governo contenenti disposizioni relative alle amministrazioni pubbliche richiedono il necessario concerto del Ministero del tesoro, del Ministero del bilancio e della programazzione economica e del Dipartimento della funzione pubblica. I provvedimenti delle singole amministrazioni dello Stato incidenti nella medesima materia sono adottati d'intesa con il Ministero del tesoro e con il Dipartimento della funzione pubblica in apposite conferenze di servizi, da indire ai sensi e con le modalita' di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 165/03 — Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioniautoritativoha disposto (con l'art. 72, comma 1, lettera t)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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