Decreto legislativo 29/1993
Art. 56 — M a n s i o n i
Art. 56. M a n s i o n i 1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni proprie della qualifica di appartenenza, nelle quali rientra comunque lo svolgimento di compiti complementari e strumentali al perseguimento degli obiettivi di lavoro. 2. Il dipendente puo' essere adibito a svolgere compiti specifici non prevalenti della qualifica superiore, ovvero, occasionalmente e ove possibile con criteri di rotazione, compiti o mansioni immediatamente inferiori, se richiesto dal dirigente dell'unita' organizzativa cui e' addetto, senza che cio' comporti alcuna variazione del trattamento economico.
Modificato / richiamato da
Modifica · 2
- D.lgs 80/03 — Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amautoritativoha disposto (con l'art. 25, comma 1) la modifica dell'art. 56.
- D.lgs 387/10 — Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 febbraautoritativoha disposto (con l'art. 15, comma 1) la modifica dell'art. 56, comma 6.
Abroga · 1
- D.lgs 165/03 — Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioniautoritativoha disposto (con l'art. 72, comma 1, lettera t)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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