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Decreto legislativo 29/1993

Art. 56 — M a n s i o n i

ELI /it/decreto-legislativo/1993/02/03/29/art/56parte di Decreto legislativo 29/1993
Art. 56. M a n s i o n i 1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni proprie della qualifica di appartenenza, nelle quali rientra comunque lo svolgimento di compiti complementari e strumentali al perseguimento degli obiettivi di lavoro. 2. Il dipendente puo' essere adibito a svolgere compiti specifici non prevalenti della qualifica superiore, ovvero, occasionalmente e ove possibile con criteri di rotazione, compiti o mansioni immediatamente inferiori, se richiesto dal dirigente dell'unita' organizzativa cui e' addetto, senza che cio' comporti alcuna variazione del trattamento economico.

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