Decreto legislativo 29/1993
Art. 46 — Area di contrattazione per il personale dirigenziale
Art. 46. Area di contrattazione per il personale dirigenziale 1. Per ciascuno dei comparti individuati ai sensi dell'articolo 45, comma 3, e' prevista una autonoma separata area di contrattazione per il personale dirigenziale non compreso nell'articolo 2, comma 4. 2. I contratti collettivi nazionali delle aree separate di cui al comma 1 sono stipulati dall'agenzia di cui all'articolo 50, per la parte pubblica, e, per la parte sindacale, dalle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale e dalle organizzazioni sindacali interessate maggiormente rappresentative sul piano nazionale nell'ambito della rispettiva area di riferimento, assicurando un adeguato riconoscimento delle specifiche tipologie professionali. 3. Il rapporto di lavoro della dirigenza medica e veterinaria del servizio sanitario nazionale e' definito in una apposita area di contrattazione alle cui trattative partecipano l'agenzia prevista dall'articolo 50, in rappresentanza della parte pubblica, e rappresentanti delle organizzazioni sindacali del personale medico e veterinario maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
Modificato / richiamato da
Modifica · 3
- D.lgs 396/11 — Modificazioni al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in materia di contrautoritativoha disposto (con l'art. 3, comma 1) la modifica dell'art. 46.
- D.lgs 80/03 — Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amautoritativoha disposto (con l'art. 44, comma 3) la modifica dell'art. 46, comma 3, lettera a) e l'introduzione del comma 3-bis.
- D.lgs 300/07 — Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15autoritativoha disposto (con l'art. 55, comma 9) la modifica dell'art. 46, comma 2.
Abroga · 1
- D.lgs 165/03 — Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioniautoritativoha disposto (con l'art. 72, comma 1, lettera t)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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