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Decreto legislativo 29/1993

Art. 46 — Area di contrattazione per il personale dirigenziale

ELI /it/decreto-legislativo/1993/02/03/29/art/46parte di Decreto legislativo 29/1993
Art. 46. Area di contrattazione per il personale dirigenziale 1. Per ciascuno dei comparti individuati ai sensi dell'articolo 45, comma 3, e' prevista una autonoma separata area di contrattazione per il personale dirigenziale non compreso nell'articolo 2, comma 4. 2. I contratti collettivi nazionali delle aree separate di cui al comma 1 sono stipulati dall'agenzia di cui all'articolo 50, per la parte pubblica, e, per la parte sindacale, dalle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale e dalle organizzazioni sindacali interessate maggiormente rappresentative sul piano nazionale nell'ambito della rispettiva area di riferimento, assicurando un adeguato riconoscimento delle specifiche tipologie professionali. 3. Il rapporto di lavoro della dirigenza medica e veterinaria del servizio sanitario nazionale e' definito in una apposita area di contrattazione alle cui trattative partecipano l'agenzia prevista dall'articolo 50, in rappresentanza della parte pubblica, e rappresentanti delle organizzazioni sindacali del personale medico e veterinario maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

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