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Decreto legislativo 29/1993

Art. 44 — Formazione e lavoro

ELI /it/decreto-legislativo/1993/02/03/29/art/44parte di Decreto legislativo 29/1993
Art. 44. Formazione e lavoro 1. Con il regolamento governativo di cui all'articolo 41 sono defi- nite le qualifiche e le modalita' di accesso all'impiego, di giovani da 18 ai 29 anni, attraverso un periodo biennale di formazione e lavoro. 2. Durante il biennio di cui al comma 1, i giovani, oltre a espletare le mansioni pertinenti alla propria qualifica, dovranno seguire appositi corsi di formazione, di aggiornamento e di perfezionamento e avranno diritto a una quota parte della retribuzione iniziale della qualifica stessa nella misura stabilita dai contratti collettivi nazionali.

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