Decreto legislativo 29/1993
Art. 41 — Requisiti di accesso e modalita' concorsuali
Art. 41. Requisiti di accesso e modalita' concorsuali 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente della Repubblica da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati: a) i requisiti generali di accesso all'impiego e la relativa documentazione; b) i contenuti dei bandi di concorso, le modalita' di svolgimento delle prove concorsuali, anche con riguardo agli adempimenti dei partecipanti; c) le categorie riservatarie ed i titoli di precedenza e preferenza per l'ammissione all'impiego; d) le procedure di reclutamento tramite apposite liste di collocamento per le qualifiche previste da disposizioni di legge; e) la composizione e gli adempimenti delle commissioni esaminatrici. 2. Ai fini delle assunzioni di personale, compreso quello di cui all'articolo 42, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, si applica il disposto di cui all'articolo 26 della legge 10 febbraio 1989, n. 53. 3. Per quanto non espressamente previsto dal presente capo ed in attesa dell'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, restano ferme le disposizioni vigenti in materia di assunzione all'impiego. Sono comunque portate a compimento le proce- dure concorsuali attivate alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1. Note all'art. 41: - Per il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si veda in nota all'art. 23. - Si riporta il testo dell'art. 26 della legge n. 53/1989 recante modifiche alle norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza nonche' disposizioni relative alla Polizia di Stato, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato: "Art. 26. - Per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e delle altre forze di polizia indicate dall'art. 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e' richiesto il possesso delle qualita' morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria". - Per il riferimento alla legge n. 421/1992 si veda in nota all'art. 4.
Modificato / richiamato da
Abroga · 2
- D.lgs 80/03 — Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amautoritativoha disposto (con l'art. 43, comma 1) l'abrogazione dell'art. 41.
- D.lgs 165/03 — Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioniautoritativoha disposto (con l'art. 72, comma 1, lettera t)) l'abrogazione dell'intero provvedimento e ha confermato l'abrogazione dell'art. 41.
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