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Decreto legislativo 29/1993

Art. 36 — Assunzioni

ELI /it/decreto-legislativo/1993/02/03/29/art/36parte di Decreto legislativo 29/1993
Art. 36. Assunzioni 1. L'assunzione agli impieghi nelle amministrazioni pubbliche avviene: a) per concorso pubblico per esami, per titoli, per titoli ed esami o per selezione mediante lo svolgimento di prove volte all'accertamento della professionalita' richiesta; b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento presenti negli uffici circoscrizionali del lavoro per le qualifiche e profili per le quali e' richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo; c) mediante chiamata numerica degli iscritti nelle apposite liste di collocamento formate dagli appartenenti alle categorie protette di cui al titolo I della legge 2 aprile 1968, n. 482. 2. Il concorso pubblico deve svolgersi con modalita' che ne garantiscano l'imparzialita', la tempestivita', l'economicita' e la celerita' di espletamento, ricorrendo, ove necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione, ed a selezioni decentrate per circoscrizioni territoriali. 3. Con le medesime procedure e modalita' di cui ai commi 1 e 2 viene reclutato il personale a tempo parziale, ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117. Restano ferme altresi' le disposizioni per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1989, n. 127.

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