Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 29/1993Art. 34
Decreto legislativo 29/1993

Art. 34 — Mobilita' di ufficio e messa in disponibilita'

ELI /it/decreto-legislativo/1993/02/03/29/art/34parte di Decreto legislativo 29/1993
Art. 34. Mobilita' di ufficio e messa in disponibilita' 1. Il personale che non ottemperi al trasferimento d'ufficio disposto ai sensi dell'articolo 32, comma 2, e' collocato in disponibilita' ai sensi del titolo VI, capo II, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Nota all'art. 34: - Il titolo VI, capo II, del testo unico degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, tratta del collocamento in disponibilita' degli impiegati.

Modificato / richiamato da

Modifica · 1
Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 29/1993 · fonte Normattiva ↗

← Art. 33 Art. 35 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.