Decreto legislativo 29/1993
Art. 34 — Mobilita' di ufficio e messa in disponibilita'
Art. 34. Mobilita' di ufficio e messa in disponibilita' 1. Il personale che non ottemperi al trasferimento d'ufficio disposto ai sensi dell'articolo 32, comma 2, e' collocato in disponibilita' ai sensi del titolo VI, capo II, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Nota all'art. 34: - Il titolo VI, capo II, del testo unico degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, tratta del collocamento in disponibilita' degli impiegati.
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- D.lgs 80/03 — Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amautoritativoha disposto (con l'art. 19, comma 1) la modifica dell'art. 34.
Abroga · 1
- D.lgs 165/03 — Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioniautoritativoha disposto (con l'art. 72, comma 1, lettera t)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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