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Decreto legislativo 29/1993

Art. 27 — Norma di richiamo

ELI /it/decreto-legislativo/1993/02/03/29/art/27parte di Decreto legislativo 29/1993
Art. 27. Norma di richiamo 1. Per gli enti pubblici non economici e per le amministrazioni di- verse da quelle statali le attribuzioni ed i provvedimenti che le disposizioni del presente capo demandano al Ministro sono di competenza degli organi individuati secondo le rispettive norme regolamentari. 2. Per gli enti e le amministrazioni di cui al comma 1, le attribuzioni ed i provvedimenti che le disposizioni del presente capo demandano al dirigente generale sono di competenza dei dirigenti preposti agli uffici del livello piu' elevato. Per le regioni, il dirigente cui sono conferite funzioni di coordinamento e' sovraordinato, limitatamente alla durata dell'incarico, al restante personale dirigenziale. 3. Per gli enti e le amministrazioni che hanno unicita' di vertice dirigenziale restano ferme le competenze attribuite al direttore generale dalla legge e dai rispettivi ordinamenti. 4. Ai fini della applicazione dell'articolo 20, comma 2, fermi restando i criteri ivi previsti per la composizione dei nuclei di valutazione e le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo, per le amministrazioni, aziende ed enti del servizio sanitario nazionale la competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri e' attribuita all'organo a tal fine individuato dalle regioni. Per gli enti pubblici non economici la competenza e' attribuita all'organo di governo individuato dai rispettivi ordinamenti. Per gli enti locali il Presidente del Consiglio puo' delegare altra autorita' governativa, che provvede tenendo conto delle indicazioni espresse dalla Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI), dall'Unione delle province d'Italia (UPI), dall'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani (UNCEM). Le regioni individuano l'organo competente entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; decorso inutilmente tale termine, provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri in via sostitutiva. 5. Per il Consiglio di Stato e i tribunali amministrativi regionali, per la Corte dei conti e per l'Avvocatura dello Stato, le attribuzioni ed i provvedimenti di cui ai commi 1 e 4 sono di competenza, rispettivamente, del Presidente del Consiglio di Stato, del Presidente della Corte dei conti e dell'Avvocato generale dello Stato; quelli di cui al comma 2 sono di competenza dei segretari generali dei predetti istituti.

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