Decreto legislativo 29/1993
Art. 15 — Funzioni e qualifiche dirigenziali
Art. 15. Funzioni e qualifiche dirigenziali 1. Per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dal Ministro, spettano ai dirigenti, nell'ambito delle rispettive competenze, le responsabilita' e i poteri di cui all'articolo 3, comma 2. 2. La dirigenza nelle amministrazioni pubbliche, con esclusione del personale delle Forze di polizia e delle carriere prefettizia e diplomatica, si articola sulla qualifica di "dirigente" e, nelle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo e negli enti pubblici non economici, ove prevista in base a specifiche disposizioni legislative, di "dirigente generale", articolata nei livelli di funzione previsti dalle vigenti disposizioni. 3. In ciascuna struttura organizzativa non affidata alla direzione del dirigente generale, il dirigente preposto all'ufficio di piu' elevato livello e', limitatamente alla durata dell'incarico, sovraordinato al dirigente preposto ad ufficio di livello inferiore.
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- D.lgs 80/03 — Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amautoritativoha disposto (con l'art. 10, comma 1) la modifica dell'art. 15, comma 1 e della rubrica.
Abroga · 1
- D.lgs 165/03 — Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioniautoritativoha disposto (con l'art. 72, comma 1, lettera t)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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