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Decreto legislativo 29/1993

Art. 15 — Funzioni e qualifiche dirigenziali

ELI /it/decreto-legislativo/1993/02/03/29/art/15parte di Decreto legislativo 29/1993
Art. 15. Funzioni e qualifiche dirigenziali 1. Per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dal Ministro, spettano ai dirigenti, nell'ambito delle rispettive competenze, le responsabilita' e i poteri di cui all'articolo 3, comma 2. 2. La dirigenza nelle amministrazioni pubbliche, con esclusione del personale delle Forze di polizia e delle carriere prefettizia e diplomatica, si articola sulla qualifica di "dirigente" e, nelle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo e negli enti pubblici non economici, ove prevista in base a specifiche disposizioni legislative, di "dirigente generale", articolata nei livelli di funzione previsti dalle vigenti disposizioni. 3. In ciascuna struttura organizzativa non affidata alla direzione del dirigente generale, il dirigente preposto all'ufficio di piu' elevato livello e', limitatamente alla durata dell'incarico, sovraordinato al dirigente preposto ad ufficio di livello inferiore.

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