Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 546/1992Art. 79
Decreto legislativo 546/1992

Art. 79 — Norme transitorie

ELI /it/decreto-legislativo/1992/12/31/546/art/79parte di Decreto legislativo 546/1992
Art. 79. Norme transitorie 1. Le disposizioni di cui agli articoli 57, comma 2, e 58, comma 1, non si applicano ai giudizi gia' pendenti in grado d'appello davanti alla commissione tributaria di secondo grado e a quelli iniziati davanti alla commissione tributaria regionale se il primo grado si e' svolto sotto la disciplina della legge anteriore. 2. Nei giudizi davanti alla commissione tributaria provinciale o regionale riguardanti controversie gia' pendenti davanti ad altri organi giurisdizionali o amministrativi la regolarizzazione della costituzione delle parti secondo le nuove norme sulla assistenza tecnica e' disposta, ove necessario, secondo le modalita' e nel termine perentorio fissato dal presidente della sezione o dal collegio rispettivamente con decreto o con ordinanza da comunicare alle parti a cura della segreteria.

Modificato / richiamato da

Modifica · 1

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 546/1992 · fonte Normattiva ↗

← Art. 78 Art. 80 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.